IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 901 del 19
luglio 1986;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio di
facolta' di medicina e chirurgia;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  L'art.  299,  relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia
plastica ricostruttiva, e' modificato nel senso  che  possono  essere
iscritti  sei  studenti  per  ciascun  anno di corso per un totale di
trenta specializzandi per l'intero corso di studi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, addi' 3 novembre 1989
                                              p. Il rettore: DIANZANI